Imu

Imu significa Imposta Municipale Unica.

L’Imu è entrata in vigore nel 2012 ed è stata oggetto di successivi interventi legislativi:

  • abolizione per l’abitazione principale - con alcune eccezioni -  a partire dal 2014
  • abolizione della IUC nella componente Imu dal 1° gennaio 2020.


Scadenze Imu

  • acconto entro il 16 giugno
  • saldo entro il 16 dicembre

È comunque possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
 

Prima di effettuare i versamenti prendi visione delle esenzioni riportate in questa pagina.

Per il pagamento consulta la sezione Utilizza i servizi.

Nella formulazione attuale, l’Imu è dovuta per:

  • immobili diversi dall’abitazione principale o assimilata, con l’eccezione di:
    - abitazione principale iscritta in catasto in categoria A/1-A/8-A/9
    - pertinenze dell’abitazione indicata al punto precedente (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
  • immobili di cittadini AIRE già pensionati nel paese di residenza:
    - dall'anno 2020 l’alloggio posseduto non è più assimilato all’abitazione principale
    - dall’anno 2021 l'Imu è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare registrata ad uso abitativo che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Maggiori informazioni nella comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
    - per l'anno 2022 la nuova Legge di Bilancio ha ridotto la misura dell’imposta al 37,5%.
  • aree edificabili
  • terreni agricoli.

Sono tenuti al pagamento dell’imposta:

  • il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione). 
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
  • il locatario finanziario, a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
  • il concessionario di aree demaniali
  • l’amministratore di condominio (per conto di tutti i condomini) per i beni comuni censibili condominiali, quali portineria e parti comuni edificio.

Per l’anno 2021 l'Imu non è dovuta:

  • dalle persone fisiche dei proprietari di case concesse in locazione e soggette al blocco degli sfratti nel corso dell’anno 2020 (vedi specifiche nella sezione Allegati)
  • per gli immobili non locati i cui proprietari sono residenti in casa di riposo
  • per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale dedicate a concerti e spettacoli.

Per poter usufruire dell'esenzione è necessario che:

  • vi sia coincidenza tra soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività
  • i possessori degli immobili presentino la dichiarazione Imu 2021 entro il 30 giugno 2022, barrando la casella "esente" e indicando:
    - riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione
    - periodo di esenzione
    - partita IVA e codice ATECO dell'attività svolta (nelle annotazioni).

Sono esenti dal pagamento dell’acconto Imu 2021 in conseguenza dello stato di emergenza da COVID-19 e del Decreto Sostegni 2021:

  • stabilimenti balneari, termali
  • agriturismi
  • alberghi
  • ostelli della gioventù
  • affittacamere
  • bed & breakfast
  • residence
  • campeggi
  • capannoni usati per allestimenti fieristici
  • discoteche
  • sale da ballo
  • titolari di partita IVA, residenti o stabili nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che abbiano registrato un decremento di almeno il 30 per cento del fatturato rispetto al 2019 (fatte salve le attività iniziate dopo il 1° gennaio 2019).

L’esenzione non si applica:

  • in caso di decremento del fatturato inferiore al 30 per cento rispetto al 2019 (fatte salve le attività iniziate dopo il 1° gennaio 2019)
  • a chi ha registrato un fatturato o un compenso superiore a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020.

Sono esclusi dall'esenzione:

  • gli enti pubblici
  • i soggetti previsti dall'articolo 162-bis del Tuir.

Sono esenti dalla prima rata Imu 2020:

  • gli immobili utilizzati per attività di turismo e/o di spettacolo (Decreto Rilancio).

Sono esenti dalla seconda rata Imu 2020:

  • i settori del turismo e dello spettacolo (Decreto Legge di agosto 2020)
  • gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano attività che hanno subito effetti connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 (Decreto Ristori).

I codici Ateco e l’elenco delle categorie interessate sono specificati negli Allegati.
Condizione per l'esonero è che i gestori delle attività siano anche proprietari dell'immobile in cui vengono esercitate oppure titolari di un diritto reale di godimento oppure utilizzatori in forza di un contratto di leasing o concessionari di beni demaniali (specificare nelle annotazioni).

Per il riconoscimento dell'esonero è necessario presentare la dichiarazione Imu.
Segui le istruzioni nella sezione Utilizza i servizi.

Sono inoltre esenti, da entrambe le rate, gli immobili non locati i cui proprietari siano residenti in casa di riposo.

Immobili soggetti all’imposta

  • abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze
  • abitazioni locate a canone concordato, con riduzione dell’Imu al 75%
  • fabbricati e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Milano

Le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile, anche per la componente Tasi, alle seguenti condizioni:

  • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio e viceversa)
  • l'unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9
  • l'unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
  • il comodante può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non si tratti di una unità abitativa classificata nella categorie catastali A1, A8, A9
  • oltre all'immobile destinato a propria abitazione e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Risoluzione MEF n. 1 del 17.02.2016)

Utilizza i servizi

Nuova Imu 2020-2021
- Legge n. 160/2019 e s.m.i.
- Legge n. 234/2021, art. 1
- Decreto Legge n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021
- Decreto Legge n. 41/2021, “Sostegni"
- Legge n. 178/2020 - Legge di Bilancio per il 2021
- Legge n. 126/2020, art. 78
- Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77, art. 177
- Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 78, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020
- Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 9
- Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, art. 8

Vecchia Imu
- Decreto Legislativo n. 546/1992
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dell'11 ottobre 2010
- Decreto legge n. 201, 6 dicembre 2011, art. 13, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- Decreto ministeriale del 30/10/2012, prot. 23899, pubblicato in G.U. n. 258 del 5 novembre 2012
- Decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013, convertito dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013
- Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013
- Decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, convertito dalla Legge n. 5 del 29 gennaio 2014
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 -  art. 1, commi 639 e seguenti
- Circolare MEF n. 1/2013 - Termine dichiarazione IMU
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23 giugno 2014 e Regolamenti allegati
- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10 e seguenti
- Delibera di Giunta comunale n. 270 del 19 febbraio 2016

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Aggiornato il: 28/10/2022