La figlia/figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, la figlia/figlio può:
- assumere il cognome del padre anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre
oppure
- mantenere il solo cognome materno.
Per i minorenni decide il Tribunale ordinario (su istanza di parte), per i maggiorenni decide la figlia o il figlio riconosciuto.
L’attribuzione del cognome di cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.