Riconoscimento-disconoscimento dei figli

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio può essere effettuato in momenti diversi rispetto alla nascita.

Il riconoscimento prima della nascita si effettua durante la gestazione davanti all'ufficiale di stato civile o con atto notarile.

Può avvenire in presenza:

  • della sola madre
  • di entrambi i genitori (in tal caso la successiva dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori).

Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.

Possono effettuare il riconoscimento dopo la nascita:

  • la sola madre
  • il solo padre
  • entrambi i genitori.

Se il riconoscimento avviene da parte di un solo genitore, fino al raggiungimento dei 14 anni l'altro genitore potrà effettuarlo solo con l'assenso del genitore che l'aveva riconosciuto in precedenza.

Il consenso non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio.

  • In caso di diniego del consenso, il genitore che intende riconoscere ricorre al giudice competente.

Il riconoscimento di una figlia/figlio maggiore di 14 anni non ha validità senza il suo consenso.

Requisiti per il riconoscimento

  1. Il genitore che effettua il riconoscimento deve avere già compiuto a sua volta i 14 anni di età ed essere in possesso di un'autorizzazione del Tribunale
    - (L. 219/2012) 
  2. assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento della figlia/figlio
    - (art. 251 del Codice Civile).

La figlia/figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.

Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, la figlia/figlio può:

  • assumere il cognome del padre anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre
    oppure
  • mantenere il solo cognome materno.

Per i minorenni decide il Tribunale ordinario (su istanza di parte), per i maggiorenni decide la figlia o il figlio riconosciuto.

L’attribuzione del cognome di cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.

  • Sportello

Per effettuare il riconoscimento o il disconoscimento di un figlio:

  1. contattare gli uffici con le modalità indicate di seguito
  2. presentare la documentazione prevista per il proprio caso.


Importante: il primo accesso servirà a depositare l'istanza di riconoscimento e a fissare un successivo incontro per la stesura dell'atto.

 

Accedi al servizio

Luogo di ricevimento 
Unità Stato Civile - Ufficio Nascite
via Larga, 12 - primo piano

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 

Per accedere al servizio è obbligatorio ritirare il numero di chiamata (codice ND). Il codice si ritira presso la Sala Atrio Stato Civile (allo stesso piano).

Attenzione: raggiunto il limite massimo di ticket erogabili nell'orario, l'accesso libero potrebbe subire limitazioni.

Importante:  è necessario presentarsi con i documenti elencati nella sezione Modulistica per depositare l'istanza di riconoscimento. Verrà fissato un successivo incontro per la stesura dell'atto.

 

Modulistica e documenti

Riconoscimento prima della nascita

  • documento di identità valido del/i genitore/i
  • certificato medico attestante il periodo di gestazione

Riconoscimento dopo i 14 anni

  • documento di identità valido del/i genitore/i
  • se la figlia/figlio è nato in un Comune diverso da Milano
    - l’ufficio acquisisce la copia integrale dell'atto di nascita
  • se i genitori non sono italiani
    - presentare anche una dichiarazione rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare del Paese di appartenenza, attestante la capacità di riconoscere la figlia/figlio e le condizioni previste dalla loro legge nazionale per il riconoscimento

Per ulteriori informazioni

tel. 02.02.02
attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18 (festivi esclusi)

Aggiornato il: 23/03/2023