Rateazione di imposte comunali e di altri pagamenti

E' possibile chiedere la rateazione del pagamento delle somme dovute in conseguenza di atti di accertamento, di avvisi di liquidazione, di ingiunzioni fiscali o di qualsiasi altro titolo di pagamento regolarmente notificato. La rateazione non è pertanto ammessa per le somme richieste attraverso atti non notificati.

La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rateazione già concessi.
La concessione della rateazione comporterà l’accorpamento d'ufficio di tutti i debiti pregressi ad eccezione di quelli già rateizzati e di quelli riferiti a procedure cautelari e/o esecutive in corso.

Il numero di rate concesse, dipende dall'importo del debito da rateizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del "Regolamento per la gestione della riscossione delle entrate comunali", modificato dal comma 797, art.1, Legge 160/2019.

importo da rateizzare - istanze presentate dal 01/01/2023

  • fino a 99,99 euro - nessuna rateazione
  • da 100,00 a 500,00 euro - 5 rate
  • da 500,01 a 1.000,00 euro - 8 rate
  • da 1.000,01 a 2.000,00 euro - 12 rate
  • da 2.000,01 a 4.000,00 euro - 18 rate
  • da 4.000,01 a 6.000,00 euro  - 24 rate
  • oltre 6.000,01 euro - 36 rate

L’importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 0,5 punti percentuali.

L’importo minimo di ogni rata è pari a 50 euro.

  • Online

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Aggiornato il: 06/11/2023