Bonus 110%

Il Comune di Milano ha attivato un servizio digitale a supporto degli utenti che, intendendo usufruire del superbonus 110% di cui al D.L. Rilancio 19 maggio 2020 nr. 34, necessitino di acquisire gli atti edilizi relativi all’edificio.

Per OTTENERE informazioni aggiornate consultare la relativa pagina "Superbonus 110% - Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri" >>> 

Per PRESENTARE istanza di visura dei fascicoli edilizi finalizzata alla verifica dello stato legittimo degli immobili accedere al servizio online "Visure e copie dei fascicoli edilizi" >>>
E' indispensabile allegare il verbale dell’assemblea condominiale nel quale sia chiaramente indicata l’approvazione degli interventi finalizzati all’ottenimento del bonus 110%.

Per INFORMAZIONI sullo stato delle istanze di visure superbonus 110%

A partire da febbraio 2021 è stata attivata la nuova casella di posta InfoBonus110@comune.milano.it alla quale è possibile inviare richiesta di informazioni relative esclusivamente allo stato di lavorazione delle istanze di accesso agli atti finalizzate all’ottenimento del superbonus 110% (ovvero quelle alle quali, all’atto della presentazione, sia stata allegata la delibera assembleare con specifica approvazione della richiesta dello stesso così come indicato nelle informazioni contenute nel portale) e delle quali sia indicato il numero di protocollo assegnato tramite pec o all’atto della presentazione online e l'indirizzo dell'immobile.
Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni prive dei dati identificativi o non conformi a quanto indicato che dovranno essere indirizzate alla casella di posta: InfoVisure@comune.milano.it

Per INFORMAZIONI tecniche generali relative a

NON C’È BONUS SENZA SICUREZZA SUL LAVORO
La grande ripresa dei lavori edili ha introdotto nuove problematiche di sicurezza che, se mal gestite, espongono il cittadino/committente a contestazioni di carattere civile e penale:

  • la presenza di imprese e professionisti poco esperti o migrati da altri comparti produttivi;
  • maestranze, attrezzature e materiali sottodimensionati rispetto alle richieste di mercato con conduzione a singhiozzo dei lavori a seconda della loro disponibilità;
  • imprese non idonee, ad esempio imprese che svolgono mera intermediazione di manodopera o appena costituite per sfruttare il momento contingente.

Quando vengono realizzati lavori edili o di ristrutturazione, i singoli committenti privati (nel caso di lavori condominiali i condomini committenti che determinano le scelte dell’assemblea) hanno un ruolo di responsabilità fondamentale per l’indirizzo verso lavori gestiti in sicurezza e professionalità.
L’accesso ai bonus fiscali è subordinato al rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro da parte del committente.
Infatti tra le cause di decadenza dei bonus c’è la violazione di alcuni obblighi del committente (o del suo alter-ego, il Responsabile dei Lavori) in merito alla notifica preliminare e alla nomina dei coordinatori per la sicurezza.

GESTIRE E NON SUBIRE I LAVORI: RUOLO DEL COMMITTENTE E DEL GENERAL CONTRACTOR
E’ divenuta consuetudine che il committente affidi tutti i lavori “chiavi in mano” ad un general contractor (che assume quindi il ruolo di impresa affidataria, definizione di legge) ritenendo con questo di non avere più responsabilità e doveri di controllo sulla sicurezza del cantiere. Questa presunzione è errata, perché il committente può trasferire i suoi obblighi, ma solo nominando formalmente un Responsabile dei Lavori (RL), che lo sostituirà nelle responsabilità sulla sicurezza del cantiere. Ovviamente, per quanto non ci siano requisiti tecnici per la nomina del RL, la persona individuata deve avere competenze, capacità e poteri adeguati all’incarico.

A CIASCUNO IL SUO RUOLO
Un ruolo importante del committente (o il RL se nominato) è la verifica dell’idoneità delle imprese individuate per eseguire i lavori, che devono essere tecnicamente idonee e non solo quelle al momento disponibili. Tra i requisiti di idoneità ad esempio:

  • dispone di lavoratori regolarmente assunti;
  • ha una specifica competenza tecnica;
  • ha un’organizzazione adeguata per la attività da svolgere;
  • dispone di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale.

Quando è previsto l’intervento di più imprese (praticamente sempre, in lavori con bonus fiscali di importo significativo), i lavori devono essere coordinati da professionisti incaricati dal committente: i Coordinatori per la Sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).
Se il committente individua una impresa general contractor (affidataria) deve verificare ed esigere che questa eserciti il suo ruolo di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori, non limitando le proprie funzioni ad un mero compito di intermediazione amministrativa e commerciale.

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Aggiornato il: 24/04/2023