Nidi d'Infanzia e Sezioni Primavera: cosa sono e come funzionano


Il nido d’infanzia è un servizio educativo, offerto alle bambine e ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età, che concorre con le famiglie alla cura, all’educazione e alla socializzazione dei bambini promuovendone al contempo il benessere all’interno di un ambiente attento e protetto.

Il nido è un luogo dove la bambina e il bambino sono liberi di giocare, esplorare, pensare e sviluppare talenti e attitudini. In base al numero delle bambine e dei bambini iscritti, ogni nido d’infanzia  si articola in due sezioni: le “sezioni piccoli”, che accolgono bambine e bambini dai 3 ai 12 mesi; le “sezioni medi/grandi”, che accolgono bambine e bambini dai 12 ai 36 mesi.

Le sezioni Primavera, aperte alla frequenza di bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi di età, associano la cura del nido con gli obiettivi e gli strumenti educativi tipici della scuola dell’infanzia; possono ospitare sino a un massimo di 20 bambine e bambini, per i quali sono previste  un’educatrice di nido e due di scuola dell’infanzia.

Tutte le attività educative vengono pianificate e realizzate in coerenza con le competenze medie previste per ciascuna fascia d’età. Alle famiglie che intendono iscrivere i propri figli ai nidi d’infanzia e sezioni Primavera è richiesto il pagamento della quota d’iscrizione e della quota di contribuzione mensile (stabilite con Delibera di Giunta n. 1964 del 29.12.2022).


Conferma del posto per l’anno successivo

Per l'anno educativo 2023/2024, le iscrizioni di bambine e bambini nati negli anni 2021 e 2022 e che hanno frequentato regolarmente nell’anno educativo 2022/2023 sono confermate d’ufficio, a fronte del pagamento della quota d’iscrizione.

Per frequentare i servizi all'infanzia, tutte le bambine e i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie; secondo quanto indicato dalla legge del 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale". 

Come da normativa vigente, la verifica della regolarità vaccinale verrà effettuata direttamente presso l’Azienda Sanitaria Locale competente (rappresentata da ATS Milano Città Metropolitana) alla quale il Comune di Milano trasmetterà l'elenco di tutte le bambine e i bambini per i quali è stata presentata domanda di iscrizione ai propri servizi all'infanzia. Nel caso in cui ATS Milano Città Metropolitana comunichi la non regolarità della posizione vaccinale, la famiglia sarà contattata via posta elettronica e invitata a produrre la documentazione necessaria nei termini e con le modalità indicate nella mail. 
La mancata consegna della documentazione comporta la decadenza dall'iscrizione.

I dettagli normativi sono consultabili in questa pagina, nella sezione “Riferimenti normativi”.
 

La famiglia è responsabile della regolare frequenza del proprio figlio dei servizi all’infanzia.
In caso di assenza superiore ai 30 giorni consecutivi e priva della relativa giustificazione, il bambino perde il diritto alla frequenza del posto assegnato per l’anno educativo in corso. 
In questo caso, la famiglia viene informata tramite avviso scritto.

All’interno dei servizi educativi i bambini possono essere accompagnati e ritirati da una sola persona. Qualora si tratti di persona diversa dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, l’accompagnamento ed il ritiro del minore sarà possibile solamente presentando una delega.

Le deleghe sono obbligatorie e restano valide per tutto il periodo di frequenza del bambino, a meno di eventuale comunicazione di variazione da parte della famiglia. I soggetti delegati a prelevare i bambini dalle strutture devono essere maggiorenni.

Le deleghe devono essere compilate e sottoscritte da entrambi i genitori. In caso di separazione o divorzio si procede alla valutazione di ciascun caso.

Il modulo di delega può essere ritirato presso la segreteria del servizio frequentato.

L’amministrazione comunale provvede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà resi ai sensi degli articoli 4 e 47 del D.P.R. 445/2000; questo in applicazione degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 445/2000.

Inoltre, in caso di anomalie, l’amministrazione si riserva di procedere alla segnalazione alla Procura della Repubblica per sollecitare gli accertamenti di rilievo penale eventualmente conseguenti.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, se il bambino risulta assegnatario di un posto è possibile chiedere il trasferimento in altra sede se si verificano le seguenti condizioni:

  • cambio di residenza accertato all’anagrafe cittadina;
  • ricongiungimento al fratello/sorella che risulti frequentante un Servizio all'Infanzia comunale o statale, oppure una scuola primaria statale già definiti.

Le richieste di trasferimento vengono inserite nella graduatoria di ammissione della sede individuata come la più vicina al luogo di residenza o alla sede frequentata dal fratello/sorella solo dopo la verifica dell’effettivo cambio di residenza in anagrafe cittadina, o della presenza del fratello/sorella in altra struttura pubblica.

Criteri per l’inserimento in graduatoria delle richieste di trasferimento
AI fini dell’inserimento in graduatoria delle richieste di trasferimento, si precisano a seguire i criteri:

per i bambini confermati dall'anno precedente:

  •   le richieste vengono inserite in graduatoria prima delle liste d’attesa;
  •   per il posizionamento in graduatoria, si tiene conto della data di presentazione   della richiesta;
  •   a parità di data, in ordine di età maggiore.

Un bambino confermato dall’anno precedente per la sezione “medio/grandi” può essere trasferito in Sezione Primavera solo se ha compiuto 2 anni d’età entro il 31 agosto dell’anno in corso.

per i bambini nuovi iscritti all’anno educativo:

  • per il posizionamento in graduatoria, si tiene conto del punteggio massimo attribuito in fase di iscrizione;
  • a parità di punteggio, hanno precedenza rispetto ai nominativi in attesa di assegnazione e sono ordinati tra loro secondo l’età maggiore;
  • a parità di punteggio e di età, le richieste vengono ordinate per data di presentazione della richiesta solo dopo la verifica dell’effettivo cambio di residenza in anagrafe o della presenza del fratello/sorella in altra struttura pubblica.

La richiesta di trasferimento per un bambino iscritto alla “sezione piccoli” del nido può essere valutata solo per la Sezione piccoli della sede individuata, anche se nel frattempo il bambino ha compiuto 1 anno di età.

La richiesta di trasferimento per un bambino iscritto alla “sezione medio/grandi” può essere valutata per una sezione Primavera solo se ha compiuto 2 anni d’età entro il 31 agosto dell’anno in corso.

  • Trasferimento di bambini con disabilità

Le richieste di trasferimento per bambini che presentano una situazione di disabilità vengono valutate e gestite con un provvedimento dedicato e al di fuori delle graduatorie; questo avviene per garantire il supporto necessario al bambino e l’effettiva disponibilità all’interno della struttura desiderata.

  • Termini di presentazione delle richieste

Le richieste di trasferimento possono essere presentate nei termini indicati nel Comunicato dell'anno correte, per essere inserite nell’ultimo aggiornamento utile delle graduatorie e compilando l’apposito modulo presso la segreteria della sede frequentata.

Le richieste di trasferimento presentate successivamente a tale data non possono essere in alcun modo valutate.
 

Utilizza i servizi

Circolare Ministeriale del 13 novembre 2017

DPR 445/2000, artt. 75, 76

Codice Penale, art. 483 e seguenti

Delibera Consiliare n. 147/2000 

Delibera di Giunta n. 830/2005

D.G.R. 9 marzo 2020 - n. XI/2929

Legge 119/2017, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci

D. Lgs. 65/2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni)

Regolamento Organi Collegiali per i servizi educativi all'Infanzia

Aggiornato il: 04/07/2023